Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo,  sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui  al  presente  decreto  i
candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento  in
una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo  o  di
secondo grado, o, per i soli posti di  sostegno,  che  aggiungano  al
titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i  medesimi
gradi di istruzione. I suddetti titoli devono essere stati conseguiti
entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle
procedure concorsuali per la classe di  concorso  A23  (Italiano  L2)
devono possedere i titoli di specializzazione  previsti  dal  decreto
del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al  fine  di  determinare  a
quali procedure, distinte per  classe  di  concorso  e  tipologie  di
posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, cosi'
come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259. 
    2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso
per  posti  comuni  purche'  siano  iscritti  nelle  graduatorie   ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di  istituto,  alla
data del 31 maggio 2017. Possono altresi' partecipare al concorso per
posti di sostegno purche', in aggiunta, siano anche specializzati sul
sostegno. 
    3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per  posti
di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo  di
specializzazione entro il 30 giugno  2018,  nell'ambito  di  percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141. 
    4.  Sono  altresi'  ammessi  con  riserva  coloro   che,   avendo
conseguito il titolo abilitante o la  specializzazione  sul  sostegno
all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano  comunque  presentato  la
relativa domanda di riconoscimento alla Direzione  generale  per  gli
ordinamenti scolastici e la  valutazione  del  sistema  nazionale  di
istruzione, entro la data termine per la presentazione delle  istanze
per la partecipazione alla presente procedura concorsuale. 
    5. Qualora i requisiti  di  partecipazione  siano  posseduti  per
effetto di  provvedimenti  giudiziari  non  definitivi,  i  candidati
partecipano con riserva  alle  procedure  concorsuali  e  i  relativi
diritti  si  perfezionano  in  esito  ai   provvedimenti   giudiziari
definitivi. 
    6. I candidati devono altresi' possedere i requisiti generali per
l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni  richiesti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    7.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte  degli
Uffici scolastici regionali. In caso di carenza degli  stessi,  l'USR
dispone l'esclusione immediata dei candidati,  in  qualsiasi  momento
della procedura concorsuale.