Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) di aver compiuto il 18º anno di eta' e non aver compiuto il 30° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e' di trentacinque anni; e) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; f) aver conseguito presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, il titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una delle seguenti classi: 1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01); classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia (LM-56); classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62); classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77); 2) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S); classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia (64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della politica (70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S); classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S). Nel caso di diploma di laurea, rilasciato da una Universita' della Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o magistrali sopra elencate ai punti 1) e 2), ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009. 2. I requisiti, di cui al precedente comma, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione del titolo di studio richiesto per l'accesso che puo' essere conseguito, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entro la data di svolgimento della prima prova d'esame, o se sara' disposta, della prova preselettiva che la precedera'. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', a pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale. 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato. 5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'efficienza fisica, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 6. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, verra' disposta in qualunque momento con decreto motivato.