Art. 3 
 
 
                   Titoli di preferenza e riserva 
 
 
    1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli
di preferenza. 
    2. In particolare, si applicano le riserve  di  cui  all'art.  7,
comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  recante  norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota
d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli
articoli 1014, commi 3 e 678, comma 9,  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, concernente il Codice  dell'ordinamento  militare.
Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione  della
legge n. 68/1999  e  che  non  possono  produrre  il  certificato  di
disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego  poiche'  occupati
con contratto a tempo determinato alla data di  scadenza  del  bando,
indicheranno la data e  la  procedura  in  cui  hanno  presentato  in
precedenza la certificazione richiesta. 
    3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei  posti
laddove  la  quota  da  destinare  obbligatoriamente  alla   predetta
categoria non risulti coperta. 
    4. Le riserve di posti non possono superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. 
    5.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva,  nonche'  i  titoli   di
preferenza, per poter essere oggetto di  valutazione,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione. 
    6. Le riserve di legge ed i titoli di  preferenza  sono  valutati
esclusivamente  all'atto   della   formulazione   della   graduatoria
definitiva. 
    7. I posti riservati, qualora non coperti, sono  attribuiti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.