Art. 3 
 
 
      Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 
 
 
    1. Alla  selezione  e'  ammesso  a  partecipare,  a  domanda,  il
personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori  dei
servizi generali e amministrativi e  agli  assistenti  amministrativi
della scuola, con contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  che
all'atto della domanda abbiano maturato un servizio  effettivo,  dopo
il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio  metropolitano,
nel    ruolo    di    appartenenza:    classe    di    concorso/posto
(infanzia-primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA. 
    Non si valuta l'anno scolastico in corso. I codici funzione  sono
indicati nell'Allegato n. l, che e'  parte  integrante  del  presente
bando. 
    2. Hanno  titolo  a  partecipare  alla  selezione,  relativamente
all'insegnamento  della  lingua  e  della  cultura   italiana   nelle
iniziative scolastiche di cui all'art. 10 del decreto legislativo,  i
candidati appartenenti ad una delle seguenti categorie: 
      a) i docenti di scuola primaria; 
      b) i docenti di materie letterarie delle scuole  secondarie  di
primo e secondo grado, classi di concorso A022, A012, A011 e A013; 
      c) i docenti di lingue straniere  delle  scuole  secondarie  di
primo e secondo grado (classi di concorso AA25 - AB25 - AC25 - AD25 -
AA24 - AB24 - AC24 - AD24) che, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 634 del
02 ottobre 2018, siano in possesso di uno dei  requisiti  di  cui  al
comma 3 del presente articolo, lettere b1) e b2). 
    3. Hanno titolo a partecipare alla selezione per lettori, di  cui
all'art. 12 del decreto legislativo, i candidati appartenenti ad  una
delle seguenti categorie: 
      a) i docenti di materie letterarie delle scuole  secondarie  di
primo e di secondo grado, classi di concorso A022, A012, A011 e A013; 
      b) i docenti di lingue straniere  delle  scuole  secondarie  di
primo e di secondo grado (classi di  concorso  AA25 -  AB25 -  AC25 -
AD25 - AA24 - AB24 - AC24 - AD24) che, ai sensi dell'art. 4 del  D.I.
634 del 2 ottobre 2018: 
        b1) abbiano superato  almeno  due  esami  di  lingua  e/o  di
letteratura italiana secondo la tabella A/1 di omogeneita' del  MIUR,
allegata al decreo  del  Presidente  della Repubblica n.  19  del  14
febbraio   2016   (Regolamento   recante    disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ovvero; 
        b2) abbiano conseguito 12  crediti  nel  settore  scientifico
disciplinare L FIL LET  10  -  Letteratura  italiana»  (denominazione
dell'esame  di  letteratura  italiana)  e  12  crediti  nel   settore
scientifico disciplinare  «L  FIL  LET  12  -  Linguistica  italiana»
(denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o
linguistica italiana o storia della lingua italiana). 
    4. Sia per il personale docente sia per  il  personale  ATA,  non
sono ammessi alla selezione coloro che: 
      a. Nell'arco  dell'intera  carriera  abbiano  gia'  svolto  due
periodi  all'estero  ciascuno  dei  quali  di  sei  anni   scolastici
consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva  assunzione
in servizio, e i due periodi non siano separati da  almeno  sei  anni
scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. 
      b. Non possano assicurare alla data di pubblicazione del  bando
a normativa vigente la permanenza in servizio all'estero per sei anni
scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in anno,  in  occasione
dell'individuazione dei candidati  per  la  destinazione  all'estero,
saranno successivamente depennati dalle relative  graduatorie  coloro
che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi
sei anni.