Art. 3 
 
 
    1.  La   domanda   di   partecipazione   al   concorso,   redatta
esclusivamente utilizzando  il  modulo  di  cui  all'allegato  A  del
presente decreto e  corredata  dei  relativi  allegati,  deve  essere
inoltrata, a pena di decadenza, esclusivamente  per  via  telematica,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    2. La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente o  con
firma autografa accompagnata da copia  del  documento  di  identita',
secondo le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettere  a)  e  c),
del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (domanda  sottoscritta
mediante  la  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma  elettronica
qualificata, ovvero domanda sottoscritta manualmente e  scannerizzata
presentata insieme a copia scannerizzata di un documento di identita'
in formato pdf) deve essere trasmessa a mezzo di propria  casella  di
posta elettronica certificata (PEC) al seguente  indirizzo  di  posta
elettronica   certificata   (PEC)   del   Ministero   della   difesa:
persociv@postacert.difesa.it 
    3. La casella di  posta  elettronica  certificata  del  Ministero
della difesa non e' abilitata alla  ricezione  di  posta  elettronica
ordinaria, per cui i  candidati  devono  trasmettere  la  domanda  di
partecipazione ed i relativi allegati utilizzando  esclusivamente  un
indirizzo personale di posta elettronica certificata. 
    4. In allegato alla domanda di partecipazione il  candidato  deve
trasmettere i documenti di cui all'art.  4  ed  eventualmente  quelli
elencati nell'allegato B, che forma  parte  integrante  del  presente
bando, ove sono elencati, in modo tassativo, i titoli  e  i  punteggi
per ciascun titolo. 
    5.  Le  pubblicazioni  scientifiche,  in  regola  con  le   norme
contenute  nella  legge  22  aprile  1941,  n.   633   e   successive
modificazioni,  saranno  valutate  secondo  l'ordine   indicato   dal
candidato nella domanda di partecipazione. La commissione valutatrice
non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a  quelle
il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile. 
    6.  Le  comunicazioni  relative  al  concorso   saranno   inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  di  provenienza
della domanda di partecipazione. E' onere  dei  candidati  comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione del  proprio  indirizzo  di
posta elettronica certificata (PEC). 
    7. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito PEC da parte dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito  PEC,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici. 
    8. Il modulo di domanda  e  gli  altri  allegati  richiamati  nel
presente decreto sono resi disponibili on-line  per  il  download  in
apposita sezione dei siti internet indicati nel successivo art. 14.