Art. 3 1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente utilizzando il modulo di cui all'allegato A del presente decreto e corredata dei relativi allegati, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, esclusivamente per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente o con firma autografa accompagnata da copia del documento di identita', secondo le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (domanda sottoscritta mediante la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, ovvero domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata presentata insieme a copia scannerizzata di un documento di identita' in formato pdf) deve essere trasmessa a mezzo di propria casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della difesa: persociv@postacert.difesa.it 3. La casella di posta elettronica certificata del Ministero della difesa non e' abilitata alla ricezione di posta elettronica ordinaria, per cui i candidati devono trasmettere la domanda di partecipazione ed i relativi allegati utilizzando esclusivamente un indirizzo personale di posta elettronica certificata. 4. In allegato alla domanda di partecipazione il candidato deve trasmettere i documenti di cui all'art. 4 ed eventualmente quelli elencati nell'allegato B, che forma parte integrante del presente bando, ove sono elencati, in modo tassativo, i titoli e i punteggi per ciascun titolo. 5. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, saranno valutate secondo l'ordine indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. La commissione valutatrice non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile. 6. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di provenienza della domanda di partecipazione. E' onere dei candidati comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito PEC, ne' per eventuali disguidi telematici. 8. Il modulo di domanda e gli altri allegati richiamati nel presente decreto sono resi disponibili on-line per il download in apposita sezione dei siti internet indicati nel successivo art. 14.