Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; d) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver compiuto il trentesimo anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Per gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e' di trentacinque anni. Per il personale appartenente alla Polizia di Stato che concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, il limite massimo di eta' e' di 40 anni; e) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, di cui al decreto ministeriale n. 198/2003 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015. Diversamente, per il personale appartenente alla Polizia di Stato che concorre per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, e' richiesta la sola idoneita' attitudinale per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici sopra citata; f) aver conseguito presso una Universita' della Repubblica italiana, o un istituto di istruzione universitario equiparato, il titolo di laurea rientrante nella classe delle lauree magistrali in psicologia (LM-51), come stabilito dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014. Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una Universita' della Repubblica italiana, o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997 e relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato alla suddetta classe delle lauree magistrali in psicologia (LM-51), ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, datato 9 luglio 2009; g) essere abilitato all'esercizio della professione di psicologo; h) essere iscritto all'albo degli psicologi; i candidati non ancora iscritti sono ammessi, con riserva, purche' abbiano proposto istanza di iscrizione entro la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando; l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando. 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato. 3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma 1, e devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', a pena di esclusione dal concorso. 4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 5. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, verra' disposta in qualunque momento con decreto motivato.