Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      d) aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'  e  non  aver
compiuto il trentesimo anno di eta'. Quest'ultimo limite e'  elevato,
fino a un massimo di tre anni, in  relazione  all'effettivo  servizio
militare prestato  dai  candidati.  Per  gli  appartenenti  ai  ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno il  limite  d'eta',  per  la
partecipazione al concorso, e' di trentacinque anni. Per il personale
appartenente alla Polizia di Stato che concorre per i posti riservati
di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, il limite massimo  di
eta' e' di 40 anni; 
      e)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale prescritta per l'accesso alla  carriera  dei  funzionari
tecnici della Polizia di Stato, di cui  al  decreto  ministeriale  n.
198/2003 e al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  207/2015.
Diversamente, per il personale appartenente alla Polizia di Stato che
concorre per la riserva dei posti di cui all'art.  1,  comma  2,  del
presente bando, e'  richiesta  la  sola  idoneita'  attitudinale  per
l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici sopra citata; 
      f) aver conseguito  presso  una  Universita'  della  Repubblica
italiana, o un istituto di istruzione  universitario  equiparato,  il
titolo di laurea rientrante nella classe delle lauree  magistrali  in
psicologia  (LM-51),  come  stabilito  dal   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'Universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014. 
    Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una Universita' della
Repubblica italiana, o da un  Istituto  di  istruzione  universitario
equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma
di cui all'art. 17, comma 95, della  legge  n.  127/1997  e  relative
disposizioni attuative, tale  diploma  deve  essere  equiparato  alla
suddetta classe delle lauree magistrali  in  psicologia  (LM-51),  ai
sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'Universita'  e
della ricerca, datato 9 luglio 2009; 
      g)  essere  abilitato  all'esercizio   della   professione   di
psicologo; 
      h) essere iscritto all'albo degli psicologi;  i  candidati  non
ancora iscritti sono ammessi, con riserva, purche'  abbiano  proposto
istanza di iscrizione entro la scadenza del termine  fissato  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 
      i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  la
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena  pecuniaria,  o
altra sanzione piu'  grave,  nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
emanazione del presente bando; 
      l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  la
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma  2,  del  presente  bando,
aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei
tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati,
destituiti da pubblici uffici o dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art.  127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  3/1957,
nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal  servizio  a  norma
dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957  e
coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati  non
colposi  o  siano  stati  sottoposti  a  misura  di  sicurezza  o  di
prevenzione.   Costituisce,   inoltre,   causa   ostativa   per    la
partecipazione  al  concorso  l'espulsione  da  uno  dei   corsi   di
formazione finalizzati all'immissione nella carriera  dei  funzionari
della Polizia di Stato. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma  1,  e
devono essere mantenuti sino al termine della procedura  concorsuale,
ad eccezione di  quello  relativo  al  limite  di  eta',  a  pena  di
esclusione dal concorso. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quello  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio di  polizia,  nonche'  le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e  la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la  responsabilita'  penale,  il  candidato  decadra'  dai   benefici
conseguiti in virtu' di un  provvedimento,  emanato  in  suo  favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    5.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti,  verra'  disposta  in  qualunque  momento   con   decreto
motivato.