Art. 3 
 
                              Requisiti 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il: 
        17° (diciassettesimo) anno di eta' e non superato  il  giorno
di compimento del 23°  (ventitreesimo)  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione  delle  domande,  qualora  si  partecipi  al
concorso per  l'ammissione  ai  corsi  Allievi  Ufficiali  Piloti  di
Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
        17° (diciassettesimo) anno di eta' e non superato  il  giorno
di compimento del 38° (trentottesimo)  anno  di  eta'  alla  data  di
scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  qualora  si
partecipi ai concorsi per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali  in
Ferma Prefissata (AUFP), di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere b) e c), numeri 1) e 3). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nella Marina Militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore; 
      c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) qualora si partecipi al concorso per l'ammissione  ai  corsi
Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a): non sono  stati  espulsi  da  corsi  per
Allievi Ufficiali Piloti o Navigatori di una  delle  Forze  Armate  o
dell'Arma dei Carabinieri o dei  Corpi  Armati  dello  Stato  perche'
giudicati inidonei a  proseguire  i  corsi  stessi  per  mancanza  di
attitudine  al  volo  o  alla  navigazione   aerea   o   per   motivi
psico-fisici; 
      l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per i 10 (dieci) per il Corpo di Stato Maggiore e  per  il
Corpo delle Capitanerie  di  Porto  da  ammettere  ai  corsi  Allievi
Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera a), diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        2) per i 3 (tre) posti per il Corpo del Genio della Marina  -
specialita' genio navale da ammettere al corso Allievi  Ufficiali  in
Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero  1),  una  delle  seguenti  classi  di
laurea magistrale: LM-28 (Ingegneria  elettrica),  LM-33  (Ingegneria
meccanica), LM-34 (Ingegneria navale); 
        3) per i 3 (tre) posti per il Corpo del Genio della Marina  -
specialita' armi navali da ammettere al corso  Allievi  Ufficiali  in
Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero  2),  una  delle  seguenti  classi  di
laurea  magistrale:  LM-54  (Scienze  chimiche),  LM-71  (Scienze   e
tecnologie della chimica industriale);  LM-22  (Ingegneria  chimica);
LM-26  (Ingegneria  della  sicurezza);  LM-18  (Informatica);   LM-66
(Sicurezza informatica); LM-32 (Ingegneria informatica); 
        4) per i 4 (quattro) posti  per  il  Corpo  del  Genio  della
Marina - specialita' infrastrutture, da ammettere  al  corso  Allievi
Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), la seguente classe di
laurea magistrale: LM-28  (Ingegneria  elettrica),  con  abilitazione
all'esercizio della professione di ingegnere  industriale,  ai  sensi
degli articoli 45 e 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica
328 del 2001; 
        5) per i 30 (trenta) posti per il  Corpo  Sanitario  Militare
Marittimo - medici, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in  Ferma
Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b), numero 4), laurea magistrale LM-41  (Medicina  e
chirurgia) con abilitazione all'esercizio della professione; 
        6) per i 40 (quaranta) posti per il Corpo  delle  Capitanerie
di Porto, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera  b),  numero  5),  una  delle  seguenti  classi   di   lauree
magistrali: LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6
(Biologia),  LMG/01  (Giurisprudenza),  LM-18  (Informatica),   LM-23
(Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei  sistemi  edilizi),  LM-27
(Ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (Ingegneria elettronica),
LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-32 (Ingegneria informatica),  LM-33
(Ingegneria meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-35  (Ingegneria
per l'ambiente e il territorio), LM-48 (Pianificazione  territoriale,
urbanistica e ambientale), LM-54 (Scienze chimiche),  LM-60  (Scienze
della natura), LM-72 (Scienze e tecnologie della navigazione),  LM-74
(Scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (Scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e il territorio), LM-91 (Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione), LM-92 (Teorie della comunicazione); 
        7) per i 20 (venti) posti per il Corpo di  Stato  Maggiore  e
per i 30 (trenta) posti per il Corpo delle Capitanerie di  Porto,  da
ammettere al corso Allievi  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  (AUFP),
ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numeri 1) e 3), diploma di istruzione secondaria di secondo grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        8) per i 2 (due) posti per il Corpo del Genio della  Marina -
specialita' armi navali, da ammettere al corso Allievi  Ufficiali  in
Ferma  Prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  speciale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2): 
          1) uno dei seguenti diplomi  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale ovvero  di  durata  quadriennale
integrato dal corso annuale, previsto  dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  per
l'ammissione ai corsi  universitari  nonche'  diploma  di  istruzione
secondaria   di   secondo   grado   conseguito   a   seguito    della
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per
l'iscrizione ai corsi di laurea: 
          meccanica, meccatronica ed energia; 
          elettronica ed elettrotecnica; 
          informatica e telecomunicazioni; 
          2) una delle seguenti classi di laurea triennale: 
          L07, classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale; 
          L08, classe delle lauree in ingegneria dell'informazione; 
          L09, classe delle lauree in ingegneria industriale; 
          L17, classe delle lauree in scienze dell'architettura; 
          L28, classe delle lauree  in  scienze  e  tecnologie  della
navigazione; 
          L30, classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche; 
          L31,  classe  delle  lauree   in   scienze   e   tecnologie
informatiche; 
          L32, classe  delle  lauree  in  scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e la natura. 
    Saranno ritenuti validi  anche  i  titoli  di  studio  conseguiti
secondo un precedente ordinamento  equiparati  alle  predette  lauree
magistrali dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
    Saranno  altresi'  ritenute  valide  le  sole  lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa documentazione  probante.  Per  i  titoli  di
laurea  e  i  diplomi  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero,  invece,  e'  richiesta  la  dichiarazione  di
equipollenza ovvero di  equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  Funzione  Pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la  relativa  richiesta,  ovvero  i
soli titoli conseguiti  in  territorio  nazionale,  riconosciuti  per
legge o per  decreto  ministeriale  equipollenti  ad  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il  presente
decreto; 
      m) qualora partecipanti al concorso per l'ammissione  al  corso
Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettere b) e c): non sono  gia'  in  servizio  quali
Ufficiali Ausiliari in Ferma  Prefissata,  ovvero  si  trovano  nella
posizione di congedo per aver  completato  la  ferma  come  Ufficiali
Ausiliari in Ferma Prefissata. 
    2. Ai fini dell'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali  Piloti  di
Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei  requisiti
di idoneita' psico-fisica e attitudinale  al  servizio  militare  per
l'ammissione ai corsi  di  pilotaggio  aereo  per  Allievi  Ufficiali
Piloti di Complemento della Marina Militare.  Detta  idoneita'  sara'
accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli  11,  12,
13 e 14 del presente decreto. 
    3. Ai fini dell'ammissione al corso Allievi  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo  normale  e  speciale  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), i concorrenti  dovranno  essere
riconosciuti in possesso dei  requisiti  d'idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in  Ferma
Prefissata della Marina Militare. Detta idoneita' sara' accertata con
le modalita' indicate  nei  successivi  articoli  11,  12  e  13  del
presente decreto e, solo  per  i  partecipanti  al  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c) numero 2 nell'art. 15. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a Ufficiale.