Art. 3 Insufficiente copertura dei posti messi a concorso 1. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti vengono portati ad incremento di quelli previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima categoria di personale. 2. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.