Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
 
  1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1  possono  partecipare  i
giovani che: 
    a) hanno compiuto il: 
      diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato il giorno  di
compimento del ventitreesimo anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione  delle  domande,  qualora  si  partecipi  al
concorso per l'ammissione al 126° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato il giorno  di
compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione  delle  domande,  qualora  si  partecipi  al
concorso per l'ammissione all'11° corso allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
    b) hanno, se minorenni, il consenso  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nell'aeronautica militare  espresso  dai  genitori  o  dal
genitore esercente la potesta' o dal tutore; 
    c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
    d) godono dei diritti civili e politici; 
    e) non sono stati destituiti, dispensati  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
    f) se concorrenti di sesso maschile, non  sono  stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
    g) non sono stati condannati per delitti non colposi,  anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
    h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
    j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione Repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    k) qualora partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al  126°
corso allievi ufficiali piloti  di  complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a): non  sono  stati  espulsi  da
corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di  una  delle  Forze
armate o dell'arma dei Carabinieri o dei  Corpi  armati  dello  Stato
perche' giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi  per  mancanza
di  attitudine  al  volo  o  alla  navigazione  aerea  o  per  motivi
psico-fisici; 
    l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
      1) per i dieci posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a):
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado   di   durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
      2) per i venti posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b),
numero 1): laurea magistrale in  medicina  e  chirurgia  (LM-41)  con
abilitazione all'esercizio della professione  di  medico  chirurgo  e
iscrizione all'albo dell'ordine dei medici; 
      3) per i quattro posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),
numero  2):  laurea  magistrale  in   informatica   (LM-18),   laurea
magistrale in  ingegneria  delle  telecomunicazioni  (LM-27),  laurea
magistrale in ingegneria informatica (LM 32) e laurea  magistrale  in
sicurezza informatica (LM 66); 
      4) per i quattordici posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
b), numero 3): diploma di istruzione secondaria di secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni  per  l'ammissione  ai   corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
      5) per i cinque posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),
numero 4): diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
      6) per i sette posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettere  b),
numero 5): diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea tra quelli di seguito elencati per ciascuna categoria: 
        elettronica:  diploma   di   perito   industriale   indirizzo
specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare,  per
telecomunicazioni  o  diploma  di  maturita'  professionale  ad  essi
equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito
presso un Istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento  -
Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88): 
        indirizzo meccanica, meccatronica ed  energia,  articolazione
energia; 
        indirizzo  elettronica   ed   elettrotecnica,   articolazione
elettronica; 
        infrastrutture ed impianti:  diploma  di  perito  industriale
indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica, elettrotecnica  e
automazione, diploma di geometra o diploma di maturita' professionale
ad essi equipollente, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19  marzo  1970,  n.  253  ovvero  diploma  di  istruzione
secondaria conseguito presso un Istituto tecnico, settore tecnologico
(nuovo ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica  del  15
marzo 2010, n. 88): 
          indirizzo  costruzioni,  ambiente  e  territorio,   esclusa
l'articolazione geotecnico; 
          indirizzo meccanica meccatronica ed energia,  articolazione
energia; 
          indirizzo  elettronica  ed  elettrotecnica,   articolazione
elettrotecnica; 
          fisica: diploma di liceo  scientifico,  diploma  di  perito
industriale indirizzo specializzato per informatica, Istituto tecnico
aeronautico  o   diploma   di   maturita'   professionale   ad   essi
equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n 253 ovvero diploma di istruzione secondaria  conseguito
presso un Istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento  -
Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88): 
          indirizzo trasporti e logistica,  articolazione  conduzione
del mezzo aereo e logistica; 
          indirizzo informatica  e  telecomunicazioni,  articolazione
informatica e telecomunicazioni; 
          chimica:  diploma  di  perito  industriale,  indirizzo   di
specializzazione   per   chimica,   ovvero   diploma   di   maturita'
professionale ad  esso  equipollente  ovvero  diploma  di  istruzione
secondaria conseguito presso un Istituto tecnico, settore tecnologico
(nuovo ordinamento - Decreto del Presidente della Repubblica  del  15
marzo 2010, n. 88): 
          indirizzo chimica, materiali e biotecnologie, articolazione
chimica e materiali; 
          motorizzazione: diploma di perito industriale,  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale  ovvero
di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art.
1 della legge 11 dicembre 1969,  n.  910  e  successive  modifiche  e
integrazioni per l'ammissione ai corsi universitari. 
    Saranno  altresi'  ritenute  valide  le  sole  lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa documentazione  probante.  Per  i  titoli  di
laurea  e  i  diplomi  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero,  invece,  e'  richiesta  la  dichiarazione  di
equipollenza ovvero di  equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  funzione  pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la  relativa  richiesta,  ovvero  i
soli titoli conseguiti  in  territorio  nazionale,  riconosciuti  per
legge o per  decreto  ministeriale  equipollenti  ad  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il  presente
decreto. 
    In  entrambi  i  casi,  i  concorrenti   dovranno   all'atto   di
presentazione per la prima  prova  scritta,  consegnare  la  relativa
documentazione probante; 
      m) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come ufficiali  ausiliari  in  ferma  prefissata,
qualora partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  all'11°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera b). 
  2. Ai fini dell'ammissione al 126° corso allievi  ufficiali  piloti
di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a), i  concorrenti  dovranno  essere  riconosciuti  in  possesso  dei
requisiti  di  idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio
militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio  aereo  per  allievi
ufficiali piloti  di  complemento  dell'aeronautica  militare.  Detta
idoneita' sara' accertata con le modalita'  indicate  nei  successivi
articoli 10 e 12, del presente decreto. 
  3. Ai fini dell'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti  d'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale   al   servizio
militare  per   la   nomina   a   ufficiale   in   ferma   prefissata
dell'aeronautica militare. Detta idoneita'  sara'  accertata  con  le
modalita' indicate nei successivi  articoli  10  e  11  del  presente
decreto. 
  4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1  e,
fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al  precedente  comma  1,
lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina  a  sottotenente
pilota  di   complemento   ovvero   tenente/sottotenente   in   ferma
prefissata.