Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
con modalita' telematica, entro la data di scadenza indicata al comma
successivo,  esclusivamente  attraverso  la  specifica   applicazione
informatica     disponibile     all'indirizzo      concorsi.senato.it
raggiungibile anche dal sito istituzionale  del  Senato  (senato.it).
Per accedere all'applicazione il candidato deve essere in possesso di
un'identita' nell'ambito del Sistema Pubblico di  Identita'  Digitale
(SPID). Qualora il candidato ne  fosse  sprovvisto  puo'  richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it 
    2. La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18  (ora
italiana)  del   trentunesimo   giorno   successivo   a   quello   di
pubblicazione del presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data
e l'orario di presentazione della domanda e attribuisce  alla  stessa
il numero identificativo e, allo scadere del termine di cui al  comma
2, non permettera' piu' ne' la compilazione ne' l'invio della domanda
di partecipazione. Qualora il termine di cui al  precedente  comma  2
non sia ancora scaduto, il candidato ha la possibilita'  di  ritirare
la  domanda  gia'  inviata  mediante  l'apposita   funzionalita'   di
cancellazione dell'applicazione informatica,  e  di  presentarne  una
nuova effettuando un ulteriore pagamento del  contributo  di  cui  al
successivo comma 6. 
    4. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la  stampa  della  ricevuta,  prodotta  dal
sistema  informatico,  sulla  quale  saranno   indicati   il   numero
identificativo di ricezione attribuito dall'applicazione informatica,
nonche' la data e l'ora di presentazione della domanda stessa. 
    5. Non sono ammesse altre forme di produzione o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione
ed invio telematico di cui al comma 1. 
    6. A parziale copertura delle spese della procedura  di  concorso
e' richiesto il versamento di un contributo di segreteria, in  nessun
caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00),  attraverso  il
sistema   PagoPA,   sulla   base    delle    indicazioni    riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente
comma 2, il candidato ha  l'obbligo  di  comunicare,  utilizzando  le
apposite funzionalita' dell'applicazione di cui al comma 1, qualunque
cambiamento  dell'indirizzo  di  posta  elettronica,   dell'indirizzo
postale indicati nella domanda di partecipazione, nonche' il  rinnovo
e/o la sostituzione del documento di identita' registrato nel sistema
SPID. 
    8. Il candidato, ove riconosciuto persona  affetta  da  patologie
limitatrici dell'autonomia non incompatibili con  l'idoneita'  fisica
di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nella domanda presentata  per
via  telematica  dovra'   fare   esplicita   richiesta   dell'ausilio
necessario per la partecipazione alla prova preliminare e alle  altre
prove di concorso in  relazione  alla  patologia  posseduta,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento delle stesse  al  fine  di  consentire  la  tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti  a  garantire  la  regolare
partecipazione  al  concorso.  La  patologia  dovra'  inoltre  essere
documentata mediante idonea certificazione  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi  la  natura,  da  allegare  alla
domanda telematica. Nel  caso  in  cui  le  condizioni  indicate  nei
periodi precedenti siano intervenute successivamente allo scadere del
termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione,   i
candidati  possono   segnalarle   secondo   le   modalita'   indicate
nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo. 
    9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun
onere per la mancata possibilita'  di  invio,  la  dispersione  o  il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale  o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
    10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', anche penale: 
      a) le generalita' e la residenza; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego  in  relazione
alle mansioni per le quali il  candidato  concorre,  con  particolare
riferimento a quelle dattilografiche; 
      f) il possesso del  requisito  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera c), con le prescritte dichiarazioni di equipollenza qualora i
titoli di studio siano stati conseguiti all'estero; 
      g) se risultino a loro carico  condanne  penali,  indicando  in
caso  affermativo  gli  articoli  di  legge  per  cui   siano   state
pronunciate (questa dichiarazione deve  essere  effettuata  anche  se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione); 
      h) se abbiano  procedimenti  penali  pendenti  a  loro  carico,
indicando in caso affermativo  gli  articoli  di  legge  per  cui  e'
avviato il procedimento; 
      i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego; 
      l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative  al
concorso. 
    11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare la lingua -
scelta tra le seguenti: francese, tedesco o spagnolo  -  nella  quale
intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso. 
    13. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati  altrove
o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini. 
    14. Ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di partecipazione hanno  valore  di  autocertificazione;  nel
caso di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato  nella  domanda
di  partecipazione  deve  dichiarare  di  essere  consapevole   della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (articoli 75 e 76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per  le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.