Art. 3 Requisito specifico per l'ammissione Ai fini dell'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2, il possesso del seguente requisito specifico, ivi comprese le relative equipollenze: diploma di laurea in scienze biologiche conseguito secondo le modalita' anteriori all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999; ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalita' successive all'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente alla classe delle lauree n. 12; ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalita' successive all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente alla classe delle lauree n. L13; ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalita' successive all'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente alle classi n. 6/S o 69/S; ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalita' del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente alle classi n. LM-6 o LM-61. Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto del requisito specifico di cui al presente articolo. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica dell'albo ufficiale di Ateneo nonche' sul sito web di Ateneo. L'affissione all'albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.