Art. 3 
 
                Requisito specifico per l'ammissione 
 
    Ai fini dell'ammissione al  concorso  e'  richiesto,  a  pena  di
esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui  all'art.
2, il possesso del seguente  requisito  specifico,  ivi  comprese  le
relative equipollenze: 
      diploma di laurea (DL) in  ingegneria  delle  telecomunicazioni
conseguita secondo le modalita' precedenti all'entrata in vigore  del
decreto ministeriale n. 509/1999; 
      ovvero laurea (L) in  ingegneria  dell'informazione  conseguita
secondo le modalita' successive all'entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale n. 509/1999, appartenente alla classe  delle  lauree  n.
09; 
      ovvero laurea (L) in  ingegneria  dell'informazione  conseguita
secondo le modalita' successive all'entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale n. 270/2004, appartenente alla classe  delle  lauree  n.
L-8; 
      ovvero  laurea   specialistica   (LS)   in   ingegneria   delle
telecomunicazioni  conseguita   secondo   le   modalita'   successive
all'entrata  in  vigore  del  decreto   ministeriale   n.   509/1999,
appartenente alla classe n. 30/S; 
      ovvero   laurea   magistrale   (LM)   in    ingegneria    delle
telecomunicazioni; ingegneria della sicurezza conseguita  secondo  le
modalita' di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270,
appartenente alla classe n. LM-27; LM-26. 
    Il requisito specifico sopra  prescritto  deve  essere  posseduto
alla data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    Per i candidati in possesso di un  titolo  di  studio  conseguito
all'estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4. 
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
    L'amministrazione  puo'  disporre,   con   decreto   direttoriale
motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione
del candidato per difetto del requisito specifico di cui al  presente
articolo. 
    L'esclusione  ed  il  motivo  della  stessa  sono  comunicati  ai
candidati  esclusivamente  mediante   pubblicazione   nella   sezione
informatica dell'albo ufficiale di Ateneo nonche'  sul  sito  web  di
Ateneo. 
    L'affissione all'albo del provvedimento di esclusione  ha  valore
di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.