Art. 3 
 
              Accertamento dei requisiti ed esclusione 
 
    1. L'amministrazione giudiziaria  provvede  all'accertamento  dei
titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo  quanto  stabilito
dall'art.  13  del  C.C.N.L.  Comparto  funzioni  centrali,  triennio
2016-18  e,  in  particolare,  provvede  d'ufficio  ad  accertare  le
eventuali cause di risoluzione di precedenti  contratti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  buona  condotta  e
delle qualita' morali, fermo restando quanto previsto  dall'art.  10,
comma 5. 
    2. Per difetto dei  requisiti  di  cui  all'art.  2  e  al  comma
precedente,  l'amministrazione  giudiziaria  puo'  disporre  in  ogni
momento l'esclusione dalla procedura di assunzione  e  la  revoca  di
ogni atto o provvedimento conseguente. 
    3. Nel caso di mancata produzione  nei  termini  stabiliti  della
documentazione    eventualmente    richiesta     dell'amministrazione
giudiziaria a riprova del possesso dei  suddetti  requisiti,  non  si
procede alla stipula del contratto individuale di lavoro.