Art. 3 Accertamento dei requisiti ed esclusione 1. L'amministrazione giudiziaria provvede all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo quanto stabilito dall'art. 13 del C.C.N.L. Comparto funzioni centrali, triennio 2016-18 e, in particolare, provvede d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico impiego, nonche' il possesso del requisito della buona condotta e delle qualita' morali, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 5. 2. Per difetto dei requisiti di cui all'art. 2 e al comma precedente, l'amministrazione giudiziaria puo' disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura di assunzione e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente. 3. Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della documentazione eventualmente richiesta dell'amministrazione giudiziaria a riprova del possesso dei suddetti requisiti, non si procede alla stipula del contratto individuale di lavoro.