Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver compiuto il trentesimo anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e' di trentacinque anni; e) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per l'accesso alla citata carriera dei funzionari; f) aver conseguito presso un'Universita' della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, il titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una delle seguenti classi: 1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01); classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia (LM-56); classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62); classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77); 2) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S); classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia (64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della politica (70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S); classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S). Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una universita' della Repubblica italiana o da un istituto di istruzione universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o magistrali sopra elencate ai punti 1) e 2), ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009; g) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando; h) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando. 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, e coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato. 3. I requisiti di cui al comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere g) e h), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione del titolo di studio richiesto alla lettera f) che puo' essere conseguito, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entro la data di svolgimento della prima prova d'esame, o, se e' disposta, della prova preselettiva che la precede. I requisiti devono essere mantenuti a pena di esclusione, ad eccezione del limite di eta', sino al termine della procedura concorsuale. 4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'efficienza fisica, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 5. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato.