Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      d) aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'  e  non  aver
compiuto il trentesimo anno di eta'. Quest'ultimo limite e'  elevato,
fino a un massimo di tre anni, in  relazione  all'effettivo  servizio
militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta'  per
il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti
ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno il  limite  d'eta',
per la partecipazione al concorso, e' di trentacinque anni; 
      e)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di
polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del  2003,
e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015.  Per  i
candidati appartenenti alla Polizia di Stato e' richiesta  unicamente
l'idoneita' attitudinale  per  l'accesso  alla  citata  carriera  dei
funzionari; 
      f)  aver  conseguito  presso  un'Universita'  della  Repubblica
italiana o un Istituto di  istruzione  universitario  equiparato,  il
titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una  delle
seguenti classi: 
        1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
classe delle lauree  magistrali  in  scienze  dell'economia  (LM-56);
classe delle lauree magistrali in  scienze  della  politica  (LM-62);
classe  delle  lauree   magistrali   in   scienze   delle   pubbliche
amministrazioni (LM-63); classe delle lauree  magistrali  in  scienze
economico-aziendali (LM-77); 
        2)  classe  delle  lauree  specialistiche  in  giurisprudenza
(22/S); classe delle lauree specialistiche in  scienze  dell'economia
(64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della  politica
(70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali (84/S); classe  delle  lauree  specialistiche  in
teoria e tecniche  della  normazione  e  dell'informazione  giuridica
(102/S). 
    Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una universita' della
Repubblica italiana o da  un  istituto  di  istruzione  universitario
equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma
di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  e
relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere  equiparato
ad una delle classi  di  lauree  specialistiche  o  magistrali  sopra
elencate ai punti  1)  e  2),  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  9  luglio
2009; 
      g) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena  pecuniaria,  o
altra sanzione piu'  grave,  nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
emanazione del presente bando; 
      h) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma  2,  del  presente  bando,
aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei
tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati,
destituiti da pubblici uffici o dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero decaduti  dall'impiego,  ai  sensi  dell'art.  127,  comma  1,
lettera d), del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  3  del
1957, nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente  dal  servizio  a
norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  3
del 1957, e coloro che abbiano riportato condanna  a  pena  detentiva
per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di  sicurezza
o  di  prevenzione.  Costituisce,  inoltre,  causa  ostativa  per  la
partecipazione  al  concorso  l'espulsione  da  uno  dei   corsi   di
formazione finalizzati all'immissione nella carriera  dei  funzionari
della Polizia di Stato. 
    3. I requisiti di cui al comma 1,  esclusi  quelli  di  cui  alle
lettere g) e h), devono essere posseduti alla data  di  scadenza  del
termine per la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso, ad eccezione del titolo di studio richiesto alla lettera f)
che puo' essere conseguito,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,  del
decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  entro  la  data  di
svolgimento della prima prova d'esame, o, se e' disposta, della prova
preselettiva che la precede. I requisiti devono  essere  mantenuti  a
pena di esclusione, ad eccezione del limite di eta', sino al  termine
della procedura concorsuale. 
    4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e  delle  qualita'  morali  e  quello  dell'efficienza
fisica, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate  dai
candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade
dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo
favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    5.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato.