Art. 3 
 
 
    Ai sensi del comma 16 dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente  provvedimento  di  nomina  delle  commissioni
giudicatrici decorrono i  trenta  giorni  previsti  dall'art.  9  del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Direttore
da parte dei candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari. Decorso tale termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.