Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
con modalita' telematica, entro la data di scadenza indicata al comma
successivo,  esclusivamente  attraverso  la  specifica   applicazione
informatica     disponibile     all'indirizzo      concorsi.senato.it
raggiungibile anche dal sito istituzionale  del  Senato  (senato.it).
Per accedere all'applicazione il candidato deve essere in possesso di
un'identita' nell'ambito del Sistema Pubblico di  Identita'  Digitale
(SPID). Qualora il candidato ne  fosse  sprovvisto  puo'  richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it 
    2. La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore diciotto
(ora  italiana)  del  trentunesimo  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data
e l'orario di presentazione della domanda e attribuisce  alla  stessa
il numero identificativo e, allo scadere del termine di cui al  comma
2, non permettera' piu' ne' la compilazione ne' l'invio della domanda
di partecipazione. Qualora il termine di cui al  precedente  comma  2
non sia ancora scaduto, il candidato ha la possibilita'  di  ritirare
la  domanda  gia'  inviata  mediante  l'apposita   funzionalita'   di
cancellazione dell'applicazione informatica,  e  di  presentarne  una
nuova effettuando un ulteriore pagamento del  contributo  di  cui  al
successivo comma 6. 
    4. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la  stampa  della  ricevuta,  prodotta  dal
sistema  informatico,  sulla  quale  saranno   indicati   il   numero
identificativo di ricezione attribuito dall'applicazione informatica,
nonche' la data e l'ora di presentazione della domanda stessa. 
    5. Non sono ammesse altre forme di produzione o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione
ed invio telematico di cui al comma 1. 
    6. A parziale copertura delle spese della procedura  di  concorso
e' richiesto il versamento di un contributo di segreteria, in  nessun
caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00),  attraverso  il
sistema   PagoPA,   sulla   base    delle    indicazioni    riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente
comma 2, il candidato ha  l'obbligo  di  comunicare,  utilizzando  le
apposite funzionalita' dell'applicazione di cui al comma 1, qualunque
cambiamento  dell'indirizzo  di  posta  elettronica,   dell'indirizzo
postale indicati nella domanda di partecipazione, nonche' il  rinnovo
e/o la sostituzione del documento di identita' registrato nel sistema
SPID. 
    8.  Il  candidato,  qualora  riconosciuto  persona   affetta   da
patologie  limitatrici  dell'autonomia  -   non   incompatibili   con
l'idoneita'   fisica   in   relazione   alle   specifiche    mansioni
professionali dell'Assistente parlamentare indicate all'art.  27  del
Testo Unico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e)
- nella domanda presentata per via telematica dovra'  fare  esplicita
richiesta dell'ausilio necessario per la  partecipazione  alla  prova
preliminare  e  alle  altre  prove  di  concorso  in  relazione  alla
patologia posseduta,  nonche'  segnalare  l'eventuale  necessita'  di
tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  delle  stesse,  al  fine   di
consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti  a
garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia dovra'
inoltre essere documentata mediante idonea certificazione, rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, che  ne  specifichi  la  natura,  da
allegare alla domanda telematica.  Nel  caso  in  cui  le  condizioni
indicate nei periodi  precedenti  siano  intervenute  successivamente
allo  scadere  del  termine  utile  per  l'invio  della  domanda   di
partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo  le  modalita'
indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo. 
    9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun
onere per la mancata possibilita'  di  invio,  la  dispersione  o  il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale  o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
    10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', anche penale: 
      a) le generalita' e la residenza; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego  in  relazione
alle specifiche mansioni professionali  dell'Assistente  parlamentare
indicate  all'art.  27  del  Testo  Unico,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera e); 
      f) il possesso del  requisito  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera c), con le prescritte dichiarazioni di equipollenza qualora i
titoli di studio siano stati conseguiti all'estero; 
      g) se risultino a loro carico  condanne  penali,  indicando  in
caso  affermativo  gli  articoli  di  legge  per  cui   siano   state
pronunciate (questa dichiarazione deve  essere  effettuata  anche  se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione); 
      h) se abbiano  procedimenti  penali  pendenti  a  loro  carico,
indicando in caso affermativo  gli  articoli  di  legge  per  cui  e'
avviato il procedimento; 
      i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego (il mancato superamento del  periodo  di  prova,  la
destituzione e il licenziamento disciplinare, l'interdizione perpetua
dai  pubblici  uffici,  la  dispensa  dal  servizio,   la   decadenza
dall'impiego ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  n.
3/1957; non e'  richiesto  di  indicare  anche  eventuali  dimissioni
volontarie dall'impiego); 
      l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative  al
concorso. 
    11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare una o  piu'
lingue - scelte tra le seguenti: francese, tedesco o spagnolo - nelle
quali intendono  sostenere  le  prove  orali  facoltative  di  lingua
straniera. 
    12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso. 
    13. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati  altrove
o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini. 
    14. Ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di partecipazione hanno  valore  di  autocertificazione;  nel
caso di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato  nella  domanda
di  partecipazione  deve  dichiarare  di  essere  consapevole   della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (articoli 75 e 76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per  le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.