Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata con modalita' telematica, entro la data di scadenza indicata al comma successivo, esclusivamente attraverso la specifica applicazione informatica disponibile all'indirizzo concorsi.senato.it raggiungibile anche dal sito istituzionale del Senato (senato.it). Per accedere all'applicazione il candidato deve essere in possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID). Qualora il candidato ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it 2. La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore diciotto (ora italiana) del trentunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data e l'orario di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e, allo scadere del termine di cui al comma 2, non permettera' piu' ne' la compilazione ne' l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il termine di cui al precedente comma 2 non sia ancora scaduto, il candidato ha la possibilita' di ritirare la domanda gia' inviata mediante l'apposita funzionalita' di cancellazione dell'applicazione informatica, e di presentarne una nuova effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al successivo comma 6. 4. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della ricevuta, prodotta dal sistema informatico, sulla quale saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dall'applicazione informatica, nonche' la data e l'ora di presentazione della domanda stessa. 5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione ed invio telematico di cui al comma 1. 6. A parziale copertura delle spese della procedura di concorso e' richiesto il versamento di un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1. 7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il candidato ha l'obbligo di comunicare, utilizzando le apposite funzionalita' dell'applicazione di cui al comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione, nonche' il rinnovo e/o la sostituzione del documento di identita' registrato nel sistema SPID. 8. Il candidato, qualora riconosciuto persona affetta da patologie limitatrici dell'autonomia - non incompatibili con l'idoneita' fisica in relazione alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare indicate all'art. 27 del Testo Unico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e) - nella domanda presentata per via telematica dovra' fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario per la partecipazione alla prova preliminare e alle altre prove di concorso in relazione alla patologia posseduta, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle stesse, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia dovra' inoltre essere documentata mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, che ne specifichi la natura, da allegare alla domanda telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate nei periodi precedenti siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le modalita' indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo. 9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', anche penale: a) le generalita' e la residenza; b) la data e il luogo di nascita; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare indicate all'art. 27 del Testo Unico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e); f) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), con le prescritte dichiarazioni di equipollenza qualora i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero; g) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione); h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e' avviato il procedimento; i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (il mancato superamento del periodo di prova, la destituzione e il licenziamento disciplinare, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la dispensa dal servizio, la decadenza dall'impiego ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; non e' richiesto di indicare anche eventuali dimissioni volontarie dall'impiego); l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al concorso. 11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare una o piu' lingue - scelte tra le seguenti: francese, tedesco o spagnolo - nelle quali intendono sostenere le prove orali facoltative di lingua straniera. 12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso. 13. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini. 14. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato nella domanda di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.