Art. 3 Avvio a selezione e formazione della graduatoria 1. L'avviamento alla selezione avviene a cura esclusiva dei Centri per l'impiego territorialmente competenti, nella sede presso la quale il lavoratore dovra' prestare servizio, secondo l'ordine della graduatoria ivi esistente. Pertanto i soggetti interessati non dovranno inoltrare alcuna domanda di partecipazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», i Segretariati regionali di questo Ministero, interessati dalla selezione, provvedono ad inoltrare ai Centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero anche agli uffici provinciali o regionali del lavoro, richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo le modalita' di cui all'art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 3. I Centri per l'impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali del lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, avviano le procedure per la formazione delle graduatorie nel numero richiesto, secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa. 4. All'esito della richiesta di avviamento, ricevute le domande presentate dai candidati iscritti nelle liste dei Centri per l'impiego ed interessati alla presente procedura, gli stessi Centri per l'impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali del lavoro, entro quarantacinque giorni dall'avvio delle procedure per la formazione delle graduatorie, provvedono alla pubblicazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 5. E' fatto onere agli interessati di autocertificare e specificare ai Centri per l'impiego l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 6. I Centri per l'impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali del lavoro, trasmettono ai Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo gli elenchi dei nominativi dei candidati avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria e con espressa indicazione del punteggio, completi dei dati identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo di residenza, nonche', ove possibile, di un indirizzo e-mail o recapito telefonico. I candidati avviati alla selezione potranno comunicare formalmente un indirizzo diverso da quello di residenza, presso il quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette.