Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali  per  il
reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo  e
secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e  2,
del Decreto Legislativo, i candidati anche  di  ruolo,  in  possesso,
alla data prevista dal bando per la presentazione della  domanda,  di
uno dei seguenti titoli: 
      a) abilitazione specifica sulla classe di  concorso  o  analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi  della
normativa vigente; 
      b) il possesso congiunto di: 
        i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure  diploma  di  II
livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di  concorso
vigenti  alla  data  di  indizione  del  concorso  o  analogo  titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente; 
        ii.  24  crediti  formativi  universitari  o  accademici,  di
seguito  denominati  CFU/CFA,   acquisiti   in   forma   curricolare,
aggiuntiva     o     extra     curricolare      nelle      discipline
antropo-psico-pedagogiche   e   nelle   metodologie   e    tecnologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti  in
ciascuno di almeno tre  dei  seguenti  quattro  ambiti  disciplinari:
pedagogia,   pedagogia   speciale   e   didattica    dell'inclusione;
psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 
    2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, i soggetti in  possesso  di
abilitazione per altra classe  di  concorso  o  per  altro  grado  di
istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA  di  cui  alle
lettere b) del comma 1 e 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo, fermo
restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai
sensi della normativa vigente. 
    3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto  Legislativo,  sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto,  per
i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte  per  la
scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in  possesso,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,
di uno dei titoli di cui al  comma  1  congiuntamente  al  titolo  di
specializzazione sul sostegno per lo specifico  grado  conseguito  ai
sensi della normativa vigente o analogo  titolo  di  specializzazione
sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai  sensi
della normativa vigente. 
    4. Sono  ammessi  con  riserva,  coloro  che,  avendo  conseguito
all'estero i titoli di cui  ai  commi  1,  2  e  3  abbiano  comunque
presentato la relativa domanda  di  riconoscimento,  ai  sensi  della
normativa vigente,  entro  il  termine  per  la  presentazione  delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 
    5. Sono, altresi', ammessi con riserva,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126,  convertito
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi
di specializzazione  sul  sostegno  avviati  entro  la  data  del  29
dicembre 2019. La riserva e' sciolta positivamente solo nel  caso  di
conseguimento del relativo titolo di  specializzazione  entro  il  15
luglio 2020. 
    6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo,  sino
ai  concorsi  banditi  nell'anno   scolastico   2024/2025,   per   la
partecipazione alle  procedure  concorsuali  a  posti  di  insegnante
tecnico pratico, e' richiesto il titolo di  accesso  alla  classe  di
concorso ai sensi della normativa vigente. 
    7. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    8.  I  candidati  partecipano  al   concorso   con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi,  l'USR  responsabile  della  procedura  dispone
l'esclusione dei candidati,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale.