Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
della commissione esaminatrice ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Il concorso e' espletato in base  alle  procedure  di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a) una prova preselettiva, secondo la disciplina  dell'art.  6,
ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune ai codici concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, che  la  Commissione  RIPAM  si
riserva di svolgere qualora  il  numero  dei  candidati  che  abbiano
presentato domanda di partecipazione al concorso sia superiore a  due
volte il numero dei posti messi a concorso; 
      b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1,  comma
1, riservata ai candidati che avranno superato la prova  preselettiva
di cui alla precedente lettera a); 
      c) una prova selettiva orale, secondo la  disciplina  dell'art.
8, distinta per i codici concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  che
dovra' essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova
di cui alla precedente lettera b). 
      Le prove di cui alle precedenti lettere a)  e  b)  si  svolgono
presso sedi decentrate ed  esclusivamente  mediante  il  supporto  di
strumentazione informatica. 
      La prova di cui alla precedente lettera c) puo'  essere  svolta
in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,   l'identificazione   dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'; 
      d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito  dell'espletamento  della  prova
orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati  idonei  alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni  degli  stessi,  rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.  La
commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a  concorso,
redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti
nella prova scritta,  nella  prova  orale  e  nella  valutazione  dei
titoli. 
    3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
merito, distinta per i codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, in
numero pari ai posti disponibili,  validata  ai  sensi  dell'art.  11
dalla Commissione RIPAM, tenuto conto delle riserve dei posti di  cui
all'art. 1, sono nominati vincitori e assegnati alle  amministrazioni
interessate per l'assunzione a tempo  indeterminato,  secondo  quanto
previsto dal successivo art. 12.