Art. 3.


   Alla Commissione giudicatrice, come ricostituita, viene assegnato,
ai  sensi  dell'art.  4,  comma  11,  del D.P.R. 117/2000, il termine
improrogabile di sei mesi per il completamento dei lavori, decorrenti
dalla  data  di  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  del presente
decreto rettorale.