Art. 4. T i t o l i Alla domanda dovranno essere allegati, anche in fotocopia, i titoli che i candidati intendono presentare per la valutazione, nonche' un elenco degli stessi. Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono i seguenti: a) titoli di studio, tenuto conto delle valutazioni finali riportate, fino ad un massimo di tre punti; b) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e presso aziende private compreso il servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, fino ad un massimo di due punti; c) diplomi di qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere, fino ad un massimo di tre punti; d) pubblicazioni, fino ad un massimo di due punti. Per i suddetti titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci punti. I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione giudicatrice. I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande. E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopraelencati titoli una autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 di cui viene riportato uno schema esemplificativo in calce all'allegato 1 del presente bando. E' altresi' facolta' del candidato presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, di cui viene riportato uno schema esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando; detta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra' essere corredata della fotocopia dei titoli che si producono per la valutazione. Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili al fine della presente procedura selettiva, il candidato dovra' altresi' allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui se ne attesti la conformita' all'originale (ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403). Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Il risultato della valutazione dei titoli, che e' effettuata dopo le prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, sara' reso noto agli interessati mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma prima dell'effettuazione della prova orale.