Art. 4.

        Criteri sul colloquio e sul curriculum professionale

    Il   colloquio   e'  diretto  alla  valutazione  delle  capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento  delle  capacita'  gestionali,  organizzative  e  di
direzione  del  candidato  stesso  con  riferimento  all'incarico  da
svolgere.
    I  contenuti del curriculum professionale concernono le attivita'
professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
      a) alla  tipologia  delle  istituzioni  in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
      b) alla  posizione  funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
      c) alla  tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
      d) ai  soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita'  attinenti  alla disciplina in rilevanti strutture italiane
od  estere,  di  durata  non inferiore a tre mesi, con esclusione dei
tirocinii obbligatori;
      e) alla  attivita'  didattica  presso  corsi  di  studio per il
conseguimento    di   diploma   universitario,   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
      f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche  effettuati  all'estero,  valutati  secondo  i  criteri  di cui
all'art. 9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
    Nella  valutazione  del  curriculum  e'  presa in considerazione,
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   e   straniere,
caratterizzate  da  criteri  di  filtro nell'accettazione dei lavori,
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
    Le  eventuali  casistiche  operatorie  devono  far riferimento al
decennio  precedente  alla  data  di  pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica e devono essere certificate dal
direttore  sanitario  sulla  base della attestazione del dirigente di
struttura  complessa,  responsabile  del  competente  dipartimento  o
unita' operativa dellU.S.L. o dell'azienda ospedaliera.
    La   casistica   operatoria  deve  far  riferimento  al  registro
operatorio  da  cui  risulti  il  tipo  di  intervento ed il grado di
partecipazione del candidato.