Art. 4.

                Nomina della commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice, che sara' nominata dal commissario
liquidatore  con  le  modalita'  prescritte  dalla normativa vigente,
sara' composta, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica   3 maggio   1994,   n. 487,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  da  un  consigliere  di  Stato  o  da  un magistrato o
avvocato  dello  Stato  di  corrispondente  qualifica  o un dirigente
generale  o  equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti
delle  materie  oggetto  del concorso. Le funzioni di segretario sono
svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica.