Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto
del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
composta  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 439/1994, citato nelle premesse.