Art. 4. Commissione esaminatrice Per ciascuna delle Autorita' di bacino regionale, la commissione esaminatrice e' costituita da tre componenti, di cui due esperti esterni ed un rappresentante dell'Autorita' di bacino interessata. Detta commissione sara' nominata con successivo decreto del segretario generale che ne individuera' anche il presidente. Svolgera' le funzioni di segretario un dipendente dell'Autorita' di bacino nominato dallo stesso segretario generale. Con lo stesso decreto saranno fissati i relativi emolumenti.