Art. 4.

                         Esame di ammissione

    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un  colloquio, intesi ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini  del  candidato  alla  ricerca  scientifica.  Il colloquio
comprende  la  verifica  della  conoscenza  della  lingua  inglese  e
francese. L'esame di ammissione puo' essere sostenuto anche in lingua
straniera,  su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del
collegio dei docenti.
    I  candidati  stranieri  dovranno  anche  dimostrare  un'adeguata
conoscenza della lingua italiana.
    La commissione, in relazione alle qualita' accertate, attribuisce
ad ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove.
    E'  ammesso  al colloquio il candidato che abbia conseguito nella
prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 42/60.
    Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di  Bergamo  nella sede universitaria di via Dei Caniana, 2 a Bergamo
aula 14 - con il seguente calendario:
      prova scritta: 22 settembre 2003, ore 9;
      prova orale: 23 settembre 2003 ore, 15;
    La  suddetta  comunicazione  ha  valore  di  notifica a tutti gli
effetti.
    Per  sostenere  le  prove  i candidati dovranno esibire un idoneo
documento   di   riconoscimento   (tessera   postale,  porto  d'armi,
passaporto, carta d'identita', patente di guida).
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione,  e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del rettorato.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria
generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti riportati da
ciascun candidato nelle singole prove.
    Gli  atti  dei  concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990. Il rettore puo'
rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.