Art. 4. Commissione esaminatrice Con successivo provvedimento, in armonia con quanto disposto dall'art. 35 - lettera e) - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata la commissione esaminatrice, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente e sara' cosi' formata: da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso scelti tra funzionari dell'amministrazione, docenti ed estranei alla medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario appartenente alla ex ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato della ex settima qualifica.