Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    Con  successivo  provvedimento,  in  armonia  con quanto disposto
dall'art. 35  -  lettera  e) - del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,  sara'  nominata  la  commissione esaminatrice, garantendo il
rispetto   delle   situazioni   di  incompatibilita'  previste  dalla
normativa vigente e sara' cosi' formata: da un consigliere di Stato o
da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o
da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e
da  due  esperti  di  provata  competenza  nelle  materie oggetto del
concorso  scelti  tra  funzionari  dell'amministrazione,  docenti  ed
estranei  alla  medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da
un funzionario appartenente alla ex ottava qualifica funzionale o, in
carenza, da un impiegato della ex settima qualifica.