Art. 4. Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla predetta Gazzetta Ufficiale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell'Universita' degli studi del Sannio, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei membri delle commissioni giudicatrici. In caso di inutile decorso del predetto termine, le istanze di ricusazione verranno considerate inammissibili.