Art. 4. Dipendente pubblico Ai sensi dell'art. 52 comma 57 della legge 21 dicembre 2001, n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico puo' porsi in aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.