Art. 4. Esame di ammissione L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. Per i cittadini stranieri e' richiesta adeguata conoscenza della lingua italiana. In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. In caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato per ciascuna prova fino a 1/n. 60 punti, dove n e' pari al numero dei membri della commissione. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. Tale graduatoria non puo' prevedere ex-aequo. Il calendario delle prove sara' notificato ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima delle date stabilite. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento (carta di identita', patente, passaporto, porto d'armi, tessera postale).