Art. 4.
    Il  presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per  la  pubblicazione.  Dalla  data  di  pubblicazione decorrera' il
termine  previsto  dall'art. 9  del  decreto  legge  21 aprile  1995,
n. 120,  convertito  con  modificazione,  nella legge 21 giugno 1995,
n. 236,  per  la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine
e,  comunque,  dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.