Art. 4. Formazione graduatorie e durata Le graduatorie di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno predisposte in base al punteggio riportato dai candidati, nonche' sulla base delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parita' di merito, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Le graduatorie saranno aggiornate con cadenza triennale.