Art. 4.
                   Formazione graduatorie e durata
    Le  graduatorie  di  cui  ai  precedenti  articoli 2  e 3 saranno
predisposte  in  base  al  punteggio riportato dai candidati, nonche'
sulla  base  delle  disposizioni  vigenti  in materia di preferenza a
parita' di merito, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica   9 maggio   1994,   n. 487   e  successive  modifiche  ed
integrazioni.   Le   graduatorie   saranno   aggiornate  con  cadenza
triennale.