Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione di esame e' composta da un numero di componenti non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, docenti universitari ed esperti di provata competenza nelle materie di esame, e sara' successivamente nominata con apposita deliberazione. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e' comunque riservato alle donne, salvo motivata impossibilita'. La commissione puo' essere integrata da esperti per l'esame delle lingue straniere. Qualora se ne ravvisi la necessita', nel caso previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, si procede all'integrazione della commissione e alla nomina di sottocommissioni. Con la medesima deliberazione l'Autorita' nomina il segretario della commissione esaminatrice, scelto tra i dirigenti e i funzionari dell'Autorita' stessa.