Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  di  esame e' composta da un numero di componenti
non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di presidente, scelti
tra  funzionari  con  qualifica  non  inferiore  a dirigente, docenti
universitari ed esperti di provata competenza nelle materie di esame,
e  sara'  successivamente nominata con apposita deliberazione. Almeno
un  terzo  dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  e  successive modificazioni ed
integrazioni,  e'  comunque  riservato  alle  donne,  salvo  motivata
impossibilita'.  La  commissione puo' essere integrata da esperti per
l'esame  delle lingue straniere. Qualora se ne ravvisi la necessita',
nel  caso  previsto  dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni,  si  procede  all'integrazione della commissione e alla
nomina di sottocommissioni. Con la medesima deliberazione l'Autorita'
nomina  il  segretario  della  commissione esaminatrice, scelto tra i
dirigenti e i funzionari dell'Autorita' stessa.