Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  di  esame e' composta da un numero di componenti
non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di presidente, scelti
tra  funzionari  con  qualifica  non  inferiore  a dirigente, docenti
universitari ed esperti di provata competenza nelle materie di esame,
e  sara'  successivamente nominata con apposita deliberazione. Almeno
un  terzo  dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e' comunque riservato alle donne,
salvo  motivata  impossibilita'. La commissione puo' essere integrata
da  esperti per l'esame delle lingue straniere. Qualora se ne ravvisi
la  necessita',  nel  caso previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  si  procede  all'integrazione della
commissione  e  alla  nomina  di  sottocommissioni.  Con  la medesima
deliberazione  l'Autorita'  nomina  il  segretario  della commissione
esaminatrice,  scelto  tra  i dirigenti e i funzionari dell'Autorita'
stessa.