Art. 4. 1. Le prove dell'esame sono scritte e orali. 2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa puo' anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale. 3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunzie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma. 4. La scelta delle pronunzie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi e' fatta dal Presidente della commissione. 5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate sette ore. 6. E' inoltre facolta' della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che credera' del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilita' di procurarsi.