Art. 4.
    Il  presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione.
    Dalla  data  di  pubblicazione  decorrera'  il  termine  previsto
dall'art. 9  del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con
modificazione,   nella   legge   21   giugno  1995,  n. 236,  per  la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.