Art. 4. Esclusione d'ufficio Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio: a) l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3; b) la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenti-cazione); c) l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere a) e b). Il riscontro dei predetti motivi di esclusione avviene da parte dell'ufficio concorsi dell'ISAE, che provvde a darne comunicazione al presidente dell'Istituto per l'adozione del provvedimento di esclusione. I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. Il presidente dell'Istituto puo' comunque disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dal concorso.