Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione esaminatrice sara' nominata con provvedimento del
direttore  amministrativo e sara' composta da n. 3 esperti di provata
competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dirigenti o tra i
docenti   dell'Universita'   competenti  nelle  materie  oggetto  del
concorso  o scelti tra esperti di altre amministrazioni pubbliche. Le
funzioni  di  segretario  sono  svolte da un dipendente inquadrato in
categoria non inferiore alla D.
    Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  delle  commissioni
esaminatrici, salvo motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
    La   commissione   esaminatrice,   nella   riunione  preliminare,
stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione delle prove
concorsuali ed i criteri di valutazione dei titoli.