Art. 4. Dipendente pubblico Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, e successivi aggiornamenti, il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio senza assegni e puo' usufruire dell'eventuale beneficio della borsa di studio. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro, salvo l'eventuale ripetizione degli importi in caso di cessazione volontaria nei due anni successivi al conseguimento del dottorato.