Art. 4.

                            Prove d'esame

    1.  Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in
una prova scritta ed una prova orale.
    Prova  scritta:  consistera'  in domande a risposta sintetica sui
seguenti argomenti:
      mobilita'   internazionale  e  programmi  promossi  dall'Unione
europea            (http://europa.eu.int/comm/education/erasmus.html)
(http://www.unige.it/relint);
      estrazione  dati  relativi  dell'attivita'  di ricerca mediante
l'ausilio     di     mezzi     informatici    (http:/wwv.pubmed.gov/)
(http://portal.isiknowledge.com/);
      ordinamenti didattici scuole di specializzazione e contratti di
formazione  specialistica  (Gazzetta  Ufficiale n. 258 del 5 novembre
2005 - supplemento ordinario n. 176; decreto legislativo n. 368/1999,
ECM  (http://www.ministerosalute.it/ecm/ecm.jsp)  e  Master  (Portale
studenti www.unige.it - Master universitari);
      statuto dell'Universita' degli studi di Genova;
      conoscenza    specifica   della   gestione,   elaborazione   ed
archiviazione dei dati mediante strumenti informatici.
    Prova orale: vertera' sugli argomenti oggetto della prova scritta
e  comprendera' altresi' l'accertamento della conoscenza della lingua
inglese e francese.
    2.  I  candidati  possono consultare soltanto i testi autorizzati
dalla commissione e i dizionari.
    3.  Il  calendario  della  prova scritta e' comunicato ai singoli
candidati  tramite  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento almeno
quindici giorni prima dell'inizio della medesima.
    4. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da
essi  riportati,  nonche'  l'elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
    5.  La  convocazione  alla prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
    6. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
    7.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova orale la
commissione  esaminatrice  affigge  all'albo  dell'Ateneo e presso la
sede  degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno.
    8.  Per  essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono  essere  muniti  di documento di identita' o di riconoscimento
valido.  In caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia  del  documento  che  i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.