Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione di esame, composta da un numero di componenti non superiore a cinque, di provata esperienza nelle materie di esame e scelti preferibilmente tra docenti universitari, magistrati ordinari, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, avvocati dello Stato o avvocati del libero foro, sara' successivamente nominata, su proposta del Comitato di Presidenza, con apposita deliberazione dell'assemblea plenaria. La presidenza della commissione sara' attribuita ad un magistrato ordinario con qualifica non superiore a magistrato di cassazione. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, sara' comunque riservato alle donne, salvo motivata impossibilita'. La commissione potra' essere integrata da un esperto in informatica e da un altro per l'esame della lingua inglese e/o francese. Con la medesima deliberazione il Consiglio Superiore della Magistratura nominera' il segretario della commissione esaminatrice, scelto tra i suoi stessi impiegati, inquadrato nell'Area dei funzionari.