Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
    La  commissione di esame, composta da un numero di componenti non
superiore  a  cinque,  di provata esperienza nelle materie di esame e
scelti preferibilmente tra docenti universitari, magistrati ordinari,
magistrati  del  Consiglio di Stato e della Corte dei conti, avvocati
dello  Stato  o  avvocati  del  libero  foro,  sara'  successivamente
nominata,  su  proposta  del  Comitato  di  Presidenza,  con apposita
deliberazione    dell'assemblea   plenaria.   La   presidenza   della
commissione sara' attribuita ad un magistrato ordinario con qualifica
non  superiore  a magistrato di cassazione. Almeno un terzo dei posti
di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001,   n. 165  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  sara'
comunque  riservato  alle  donne,  salvo  motivata impossibilita'. La
commissione potra' essere integrata da un esperto in informatica e da
un  altro  per  l'esame  della  lingua  inglese  e/o francese. Con la
medesima  deliberazione  il  Consiglio  Superiore  della Magistratura
nominera'  il segretario della commissione esaminatrice, scelto tra i
suoi stessi impiegati, inquadrato nell'Area dei funzionari.