Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con successiva determinazione e composta secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, citato nelle premesse. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti di informatica e nelle lingue straniere prescelte dai candidati. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le funzioni di segretario saranno svolte da personale appartenente all'area funzionale C.