Art. 4.
                      Svolgimento dei concorsi
   1.  Lo  svolgimento  di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, prevede:
    a) una prova di preselezione;
    b) due prove scritte;
    c) valutazione dei titoli di merito;
    d) prove di efficienza fisica;
    e) accertamenti sanitari;
    f) accertamento attitudinale;
    g)  una  prova orale (nonche' una prova pratica solo nel concorso
per il Corpo sanitario dell'Esercito);
    h) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
   2.  Alle  prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  presentarsi  muniti  di carta d'identita' o di
altro  documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
   3.  A  mente  dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114,  i  concorrenti  -  compresi  quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma  2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano (presumibilmente entro il 30 dicembre 2008), dovranno
essere   risultati   idonei  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.