Art. 4 
 
 
    La Commissione selezionatrice sara' nominata dal Rettore e  sara'
cosi' formata: 
      dal responsabile della ricerca, proposto dal  Comitato  tecnico
scientifico, in qualita' di Presidente; 
      dal Direttore della struttura presso  la  quale  si  svolge  la
ricerca o da un suo delegato; 
      da un docente o ricercatore  indicato  dal  responsabile  della
ricerca. 
    Le  funzioni  di  segretario  saranno   svolte   dal   Segretario
amministrativo del Dipartimento o da altro  dipendente  appositamente
nominato dal Direttore della struttura.