Art. 4 
 
 
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'articolo 7 o per i candidati ammessi alla prova  scritta  di  cui
all'articolo 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata: 
      a) segnalare al Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  -
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento  -  Ufficio  Concorsi  e
Contenzioso, i nominativi di coloro che  non  sono  in  possesso  dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1,
lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7); 
      b) trasmettere al suddetto Centro: 
        - copia della documentazione  matricolare  e  caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
        - specchio dimostrativo del servizio effettivamente  prestato
presso  reparti  dell'Arma  dei  Carabinieri,  incluso   il   periodo
trascorso presso le scuole dell'Arma dei Carabinieri in  qualita'  di
Allievo. 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
Armata o di Polizia sara' acquisita d'ufficio.