Art. 4 L'articolo 13, comma 5 del Decreto Interdirigenziale n. 168 del 9 ottobre 2015 e' cosi' sostituito: "I requisiti psico-fisici di idoneita' per l'assegnazione ai settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina. I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti: - per il possesso dell'idoneita' di anfibio: 2PS-2CO-1AC-1AR-2AV-2LS-2LI-2VS-2AU; - per il possesso dell'idoneita' di sommergibilista: 1PS-2CO-1AC-1AR-1AV/NR-1AV/OR-2LS-2LI-2VS-2AU; - per il possesso dell'idoneita' di incursore e di palombaro: 2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-1LS-1LI-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale alle tavole-1AU. Per l'assegnazione al settore d'impiego "Componente aeromobili", i candidati dovranno essere in possesso dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse.".