Art. 4 
 
    L'articolo 13, comma 5 del Decreto Interdirigenziale n. 168 del 9
ottobre 2015 e' cosi' sostituito: 
    "I requisiti psico-fisici  di  idoneita'  per  l'assegnazione  ai
settori d'impiego delle Forze speciali  e  Componenti  specialistiche
sono riportati al capitolo 5 della vigente  pubblicazione  SMM/IS/150
dello Stato Maggiore della Marina. 
    I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti: 
    -    per    il    possesso     dell'idoneita'     di     anfibio:
2PS-2CO-1AC-1AR-2AV-2LS-2LI-2VS-2AU; 
    -   per   il   possesso   dell'idoneita'   di    sommergibilista:
1PS-2CO-1AC-1AR-1AV/NR-1AV/OR-2LS-2LI-2VS-2AU; 
    - per il possesso dell'idoneita' di  incursore  e  di  palombaro:
2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-1LS-1LI-VS  naturale  10/10  in  ciascun  occhio;
campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da   qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole-1AU. 
    Per l'assegnazione al settore d'impiego "Componente  aeromobili",
i candidati dovranno essere in possesso dell'idoneita' ai servizi  di
navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del  Decreto  del  Ministro
della Difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse.".