Art. 4 Sedi delle procedure 1. Le universita' sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, sono indicate, per ciascun settore concorsuale, nell'Allegato 1 al presente decreto. Con motivata richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante la procedura. 2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure. 3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'universita' nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede. 4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali e del contributo di funzionamento delle Universita' non statali legalmente riconosciute.