Art. 4 
 
 
                        Sedi delle procedure 
 
 
    1. Le universita'  sedi  delle  procedure  per  il  conseguimento
dell'abilitazione, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n.  95/2016,  sono  indicate,
per ciascun settore concorsuale, nell'Allegato 1 al presente decreto.
Con motivata richiesta della Commissione  e  compatibilmente  con  il
rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche
della sede ospitante la procedura. 
    2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano  le
strutture e  il  supporto  di  segreteria  per  l'espletamento  delle
procedure. 
    3. Per ciascuna procedura di abilitazione  l'universita'  nomina,
ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   e   successive
modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento  (RUP)  che  ne
assicura  il  regolare  svolgimento  nel  rispetto  della   normativa
vigente, ivi comprese le forme  di  pubblicita'  relative  alle  fasi
della procedura successiva alla scelta della sede. 
    4. Gli oneri relativi al funzionamento  di  ciascuna  commissione
sono posti a carico dell'ateneo  ove  si  espleta  la  procedura  per
l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto  nella
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario  delle  universita'
statali e del  contributo  di  funzionamento  delle  Universita'  non
statali legalmente riconosciute.