Art. 4 Istruttoria delle domande dei candidati militari 1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui all'art. 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui all'art. 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata: a) segnalare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), numeri 1), 4), 5), 6) e 7); b) trasmettere al suddetto Centro: copia della documentazione matricolare e caratteristica, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma dei carabinieri, incluso il periodo trascorso presso le scuole dell'Arma dei carabinieri in qualita' di Allievo. La trasmissione della documentazione di cui alla lettera b) al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento dovra' avvenire avvalendosi dell'applicativo Ge.Do.P.A. (Gestione documentale personale in avanzamento). 2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza Armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.