Art. 4 
 
 
                  Domanda di ammissione - Modalita' 
               di presentazione - Termine - Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ยช Serie speciale - domanda di  ammissione  agli
esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita'
stabilite dal successivo  art.  5,  soltanto  all'istituto,  indicato
nella tabella A, ubicato nella regione sede del  Collegio  competente
ad attestare il possesso del requisito di ammissione. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'istituto
tecnico sede d'esame,  devono,  pero',  essere  inviate  al  Collegio
provinciale di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': 
      a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
      b) a mano: fa fede l'apposita  ricevuta  che  viene  rilasciata
agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante  la
firma dell'incaricato  alla  ricezione  delle  istanze,  la  data  di
presentazione ed il numero di protocollo; 
      c)  tramite   posta   elettronica   certificata   al   Collegio
competente: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.