Art. 4 Esclusione dalle prove concorsuali 1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 2. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza delle modalita' e dei termini stabiliti nel presente bando.